Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22541/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22541/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22541/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERMOUMI AHMED nato -a LAGNADIZ( MAROCCO) il 25/03/1985 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Dermoumi Ahnned ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con cui, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rovigo, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è stato condannato, all'esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22541/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è stato condannato, all'esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

Parole chiave

Generato dall'IA
asserzione difendibile revisione della sentenza penale nuove allegazioni di diritto determinazione della competenza decisione di adeguatezza azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
A motivi di ricorso lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, sostenendo l'omessa valutazione in ordine ad eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERMOUMI AHMED nato -a LAGNADIZ( MAROCCO) il 25/03/1985 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Dermoumi Ahnned ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con cui, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rovigo, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è stato condannato, all'esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

A motivi di ricorso lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, sostenendo l'omessa valutazione in ordine ad eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. L'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e i motivi proposti sono del tutto generici. Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza, pronunciata a seguito di rito abbreviato, nella quale sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia dì colpevolezza a carico del prevenuto.

Peraltro la questione concernente la presunta esistenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., presenta carattere di novità, non avendo la difesa posto la questione in grado di appello. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio