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Ordinanza — n. 22540/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22540/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22540/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIANESE DANIELE nato a LUINO il 19/01/1973 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOpaTttN udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Daniele Brianese ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il tentativo di omicidio della madre convivente, fatto commesso in Torino il 18 maggio 2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22540/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha prospettato un difetto di motivazione che non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.

Parole chiave

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omicidio passionale tentato omicidio aggravato omicidio su richiesta della vittima reati contro la famiglia sanzioni penali pena di morte
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIANESE DANIELE nato a LUINO il 19/01/1973 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOpaTttN udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Daniele Brianese ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il tentativo di omicidio della madre convivente, fatto commesso in Torino il 18 maggio 2021.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha prospettato un difetto di motivazione che non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co ì deciso il 28 aprile 2022 Il c liere estensore Il presidente