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Ordinanza — n. 22539/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-appealable lack of reasoning under Article 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hassan Elkhattab inadmissible de plano. The appellant argued that the lower court's sentence lacked sufficient reasoning, but the court determined this defect does not fall under the category of appealable errors. Consequently, the appeal was rejected immediately under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A defect of reasoning that does not constitute an appealable error renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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lack of reasoning inadmissible appeal de plano dismissal Code of Criminal Procedure appealable error violazione della legge sugli stranieri principio di non respingimento rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKHATTAB HASSAN nato il 27/03/1971 avverso la sentenza del 30/07/2021 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta d I Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Hassan Elkhattab ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di Monza ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, fatto commesso in Monza il 29 luglio 2021.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha prospettato un difetto di motivazione che non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il e estensore Il p esi