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Ordinanza — n. 22537/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding a minor firearm possession penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22537/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vittorio Freccero inadmissible due to a lack of sufficient reasoning in the lower court's decision. The Tribunal of Savona had convicted Freccero for illegal possession of a double-barreled shotgun under Article 697 of the Penal Code, applying a leniency clause for minor offenses. The court rejected the claim of insufficient motivation because the lower court's decision logically explained the negligence and duration of the offense, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 697 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal based on a defect of motivation is inadmissible when the lower court's reasoning is coherent, logical, and adequately supported by the procedural record.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal minor offense firearm possession procedural defect danno patrimoniale carenza di sostanza economica accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 697 cod. pen.
Il Tribunale di Savona ha condannato Vittorio Freccero per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., così riqualificata l'originaria accusa di illegale detenzione, i sensi degli articoli 2 e 7 I.
Art. 2 I. n. 895 del 1967
Art. 366 c.p.p.
art. 697 cod. pen
Il Tribunale di Savona ha condannato Vittorio Freccero per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., così riqualificata l'originaria accusa di illegale detenzione, i sensi degli articoli 2 e 7 I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRECCERO VITTORIO nato a NOVARA il 08/12/1956 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Savona ha condannato Vittorio Freccero per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., così riqualificata l'originaria accusa di illegale detenzione, i sensi degli articoli 2 e 7 I. n. 895 del 1967, di un fucile doppietta a retrocarica, in Loano il 24 giugno 2019, irrogando la pena di euro 258,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Vittorio Freccero, che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità per particolar tenuità del fatto è coerente, logica e adeguata alle risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che il ricorso pertanto appare manifestamente infondato a fronte del rilievo, contenuto in sentenza, che il comportamento negligente dell'imputato si è protratto per lungo tempo; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co Giuse cia DEPOSITATA th/ CA)ACCA_LERIA