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Ordinanza — n. 22534/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion fine for non-compliance with removal order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22534/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a fine imposed for failing to comply with an expulsion order. The appellant argued for legal violations and lack of motivation regarding the denial of a hearing postponement and the assessment of leniency. The court rejected these claims because the lower court properly addressed the discretionary evaluation of the offense's minor nature and the appellant failed to challenge the specific denial of the postponement.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-ter e 5-quater, d. Igs. n. 286 del 1998; Art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the appellant fails to impugne specific procedural acts, such as the denial of a hearing postponement due to legitimate impediment, or when the lower court has adequately motivated its discretionary assessment of the offense's minor nature.

Parole chiave

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expulsion order compliance non-compliance fine cassation appeal inadmissibility legitimate impediment discretionary leniency assessment procedural defect Italian immigration law rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter e 5-quater, d. Igs. n. 286 del 1998
Art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFAA KHALID nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 09/11/2021 del GIUDICE DI PACE di VIGEVANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice di pace di Vigevano ha condannato Safaa Khalid alla pena di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 14, comma 5-ter e 5-quater, d. Igs. n. 286 del 1998 per non aver ottemperato al decreto di espulsione del Prefetto e conseguente ordine di allontanamento emesso dal Questore, fatto commesso in Cilavegna il 20 gennaio 2017.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Safaa Khalid, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego del rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, di cui non v'è traccia nella sentenza impugnata, e non ha impugnato altro provvedimento, in particolare l'eventuale ordinanza con cui il Giudice potrebbe avere provveduto in ordine alla richiesta di rinvio dell'udienza; rilevato che il Giudice ha adeguatamente motivato in ordine all'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto perché, al di là delle considerazioni sulla non adattabilità della previsione di cui all'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000 alla fattispecie in esame, ha svolto un apprezzamento discrezionale sulla mancanza di elementi da cui trarre una tenuità in concreto del fatto commesso; rilevato che il motivo in ordine al diniego delle attenuanti generiche difetta di specificità perché, a fronte del richiamo in sentenza al negativo comportamento anteatto non deduce argomenti che si pongano in concreto raffronto con detta affermazione che, pur sinteticamente, fa riferimento ad uno dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co sig e estensore Il presidente Gius talucia Siani D