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Ordinanza — n. 22533/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22533/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERROTTA SALVATORE nato a NAPOLI il 11/07/1965 avverso l'ordinanza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto solo in parte la richiesta di Salvatore Perrotta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22533/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto solo in parte la richiesta di Salvatore Perrotta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

Parole chiave

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concorso materiale di reati reato continuato doppia punibilità reiterazione di reati penali riduzione della pena altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERROTTA SALVATORE nato a NAPOLI il 11/07/1965 avverso l'ordinanza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto solo in parte la richiesta di Salvatore Perrotta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Salvatore Perrotta, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza come la pluralità dei reati accertati milita piuttosto per un'abitualità criminosa fondata su una scelta di vita dedita alla consumazione di illeciti; rilevato che le deduzioni di ricorso, limitate ai reati oggetto di due sentenze, non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, in ragione della genericità con cui le doglianze sono articolate; rilevato infatti che esse oppongono soltanto l'elemento della contiguità temporale e spaziale, indici meramente presuntivi che scolorano, in assenza di elementi ulteriori di maggiore pregnanza, all'interno di un contesto segnato da una tale pluralità di reati commessi, che fondatamente delinea una proclività a delinquere piuttosto che l'unicità di un disegno criminoso; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co sigli re estensore Il pr idente 'ani -cf--5-57