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Ordinanza — n. 22532/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22532/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22532/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI IMED nato il 03/05/1981 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Hamdi Imed di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22532/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Hamdi Imed di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

Parole chiave

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concorso ideale reato continuato concorso di motivi di sospensione sospensione di pena ritardo ingiustificato dell'azione penale motivazione sufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI IMED nato il 03/05/1981 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Hamdi Imed di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Hamdi Imed, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza non soltanto l'intervallo cronologico tra i fatti, ma anche l'assenza di omogeneità tra i fatti oggetto delle plurime condanne; rilevato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, l'esame del giudice non s è arrestato ai fatti di cui alle sentenze indicate come C e D, avendo questi ampliato l'indagine ai fatti delle altre sentenze, di cui ha posto in evidenza i tratti di spiccata diversità che impediscono di ravvisare un disegno criminoso unitario; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, e non prospettano, se non in termini manifestamente infondati, vizi di violazione di legge; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co sigliere estensore Il preside te Gius pe talucia yilbenz BiRni; i " POSI TATA, ( IN CANC LLENA U 20