Personal appeal by a detained person without a lawyer is inadmissible under the 2017 law reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal filed by Massimiliano Manghi inadmissible de plano because he attempted to submit it personally without a registered defense attorney. Although Manghi was detained at Civitavecchia, the law enacted in August 2017 explicitly removed the right of imputated persons to file appeals personally, requiring representation by a special bar member. Consequently, the Court rejected the request to revoke the home detention order and ordered Manghi to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by a detained person without a registered defense attorney are inadmissible de plano following the legislative reform of August 2017.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGHI MASSIMILIANO nato a PAVIA il 20/08/1962 avverso l'ordinanza del 01/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA-ta a to avviso alle parti714 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Massimiliano Manghi, detenuto presso la Casa circondariale di Civitavecchia, ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha revocato la misura della detenzione domiciliare. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle