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Ordinanza — n. 22530/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22530/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22530/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINO VINCENZO nato a SARNO il 26/07/1971 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Vincenzo Ambrosino avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso premio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22530/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Vincenzo Ambrosino avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso premio.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione integrazione sociale ricollocamento in un istituto assistenza riabilitativa integrazione nell'assicurazione disoccupazione riabilitazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINO VINCENZO nato a SARNO il 26/07/1971 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Vincenzo Ambrosino avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso premio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Vincenzo Ambrosino, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla ripresa dei collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza; rilevato che i motivi di ricorso non mettono in evidenza lacune o illogicità della motivazione e che, piuttosto, propongono una rilettura dei dati rilevanti; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il con gliere estensore Il presidente Giusebe S talucia VUrenzo S ni , Lì