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Ordinanza — n. 22529/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against life sentence reduction request due to procedural bar and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Franco Galloni inadmissible regarding his request to reduce his life sentence to thirty years. Galloni argued for a sentence reduction based on procedural violations and the lack of a constitutional issue, but the court found his arguments manifestly unfounded and legally baseless. Consequently, the appeal was rejected, and Galloni was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Revenue Office.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, lack legal merit, or rely on mere suggestion, particularly when the applicant fails to meet specific procedural prerequisites for sentence reduction established by case law.

Parole chiave

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life sentence reduction procedural inadmissibility manifestly unfounded grounds execution phase appeal court costs award commutazione della pena pena detentiva sostitutiva riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34158 del 04/07/2014, Rv. 260787
Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLONI FRANCO nato a ROMA il 01/08/1956 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Franco Galloni di sostituzione della pena dell'ergastolo con la pena temporanea di anni trenta di reclusione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Franco Galloni, che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che con i plurimi motivi il ricorrente propone soluzioni interpretative assolutamente infondate e che pertanto i motivi si palesano manifestamente infondati; rilevato che non ha pregio la questione di costituzionalità della pena dell'ergastolo, che si fonda su argomenti di mera suggestione, e che per il resto le doglianze sono di palese inconsistenza; rilevato che va ricordato il principio di diritto per il quale "il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo per reati che non comportano l'applicazione della misura aggiuntiva dell'isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio" - Sez. 1, n. 34158 del 04/07/2014, Rv. 260787 -: ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co estensore Il pr sidente Gius alucia DEPOSITATA ct‘n 991, IN CA