Ordinanza — n. 22525/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARANTA ALDO nato a MANDURIA il 23/07/1997 Di a avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLarS-EZ.DIST. di TARANTO/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto - ha confermato la condanna di Aldo Quaranta, imputato del reato di messa in vendita di esplosivi, aggressivi chimici e altri congegni micidiali, in Manduria il 28 ottobre 2015, alla pena di anni due di reclusione ed euro 7000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22525/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto - ha confermato la condanna di Aldo Quaranta, imputato del reato di messa in vendita di esplosivi, aggressivi chimici e altri congegni micidiali, in Manduria il 28 ottobre 2015, alla pena di anni due di reclusione ed euro 7000,00 di multa.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARANTA ALDO nato a MANDURIA il 23/07/1997 Di a avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLarS-EZ.DIST. di TARANTO/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto - ha confermato la condanna di Aldo Quaranta, imputato del reato di messa in vendita di esplosivi, aggressivi chimici e altri congegni micidiali, in Manduria il 28 ottobre 2015, alla pena di anni due di reclusione ed euro 7000,00 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Aldo Quaranta, che ha dedotto difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha reiterato doglianze su cui la Corte di appello ha dato compiuta risposta; rilevato che il ricorrente non si è specificamente confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, articolando in tal modo motivi generici e volti in buona sostanza a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio in atti; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 e estensore Il p sidente n talucia VlYlcenz Siani ar -Lk IN CM 1(77).'