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Ordinanza — n. 22523/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally filed it without a lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner filed it personally without legal representation. The petitioner argued for personal recourse rights, but the court noted that the 2017 law explicitly requires such appeals to be signed by a registered defense lawyer. Consequently, the court rejected the request for compensation remedies and ordered the petitioner to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The personal filing of a criminal appeal without a registered defense lawyer is inadmissible following the legislative reform of August 4, 2017.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense lawyer requirement criminal procedure reform de plano rejection court costs award diritto a un difensore indennizzo per carcerazione preventiva condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello
pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLOTTA EMILIO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 24/05/1977 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Emilio Antonio Bartolotta ha proposto personalmente ricorso, senza articolazione di motivi, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, che si stima equa per la mancata articolazione dei motivi, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 re estensore • Il presidente cia zo Sia