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Ordinanza — n. 22522/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison authority regarding video visitation authorization for differentiated regime detainees during pandemic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22522/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Prison Administration and Ministry of Justice inadmissible. The lower court had authorized video visits for a detainee under a differentiated regime during the pandemic, citing established case law regarding remote communication in cases of impossibility or severe difficulty. The appellants argued for legal violations and lack of motivation based on a specific circular, but the court found their arguments manifestly unfounded given the consolidated judicial interpretation. Consequently, the appeal was rejected without ordering the payment of procedural costs or fines to the Ministry.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; The Court of Cassation holds that the established legal principle authorizing video visits for differentiated regime detainees during pandemic emergencies is consolidated and cannot be challenged by the Prison Administration on grounds of false application of circulars.

Parole chiave

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differentiated regime video visitation pandemic emergency inadmissible appeal prison administration consolidated case law procedural costs corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza nella parte in cui ha autorizzato Pasquale D'Alessandro, in atto detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord.
Art. 35-bis ord. pen.
Art. 35-ter ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221
41-bis - Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221;
Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577
Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577; rilevato che è stato successivamente precisato che il ricorso al colloquio a distanza trova giustificazione, per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art.
Sez. 1, n. 39784 del 12 ottobre 2021
pen., in situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento degli stessi in presenza, come sono quelle causate dall'emergenza pandemica - Sez. 1, n. 39784 del 12 ottobre 2021, n.
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 271650
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Testo completo

a seguente ORDINANZA nel procedimento a carico di: D'ALESSANDRO PASQUALE nato a VICO EQUENSE il 27/08/1970 sul ricorso proposto da:

1) CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI 2) DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza nella parte in cui ha autorizzato Pasquale D'Alessandro, in atto detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., è stato autorizzato a svolgere, durante l'emergenza pandemica, i colloqui visivi con i familiari tramite videocollegamento.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso l'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della giustizia, che hanno dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione per falsa applicazione della circolare DAP.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha fatto applicazione del principio di diritto, che può dirsi consolidato, secondo cui "il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis - Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221;

Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577; rilevato che è stato successivamente precisato che il ricorso al colloquio a distanza trova giustificazione, per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen., in situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento degli stessi in presenza, come sono quelle causate dall'emergenza pandemica - Sez. 1, n. 39784 del 12 ottobre 2021, n. m. -; rilevato pertanto che i motivi di ricorso sono, alla luce dell'orientamento interpretativo appena richiamato, manifestamente infondati; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità non segue la condanna dell'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, secondo il principio diritto per il quale "il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende" - Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 271650 -.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28 aprile 2022 alucia D