Court dismisses appeal by prisoner for filing personal petition without required defense counsel after 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Marcello Corvaia's personal appeal inadmissible because it was filed after August 4, 2017, when legislation removed the right of prisoners to file appeals personally. The petitioner argued for personal representation, but the court noted that subsequent appeals must be signed by registered defense counsel to avoid automatic dismissal. Consequently, the appeal was rejected de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the petitioner was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed by prisoners after the 2017 reform must be signed by registered defense counsel; personal filing renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORVAIA MARCELLO SALVATORE nato a GAGGI il 14/12/1964 avverso il decreto del 01/12/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANZARO(am avviso alle parti_; \ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; // r , / / -V
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Marcello Salvatore Corvaia, detenuto presso la Casa circondariale di Siano- Catanzaro, ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile il reclamo contro l'atto di contestazione di addebito disciplinare. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 sigliere