Court dismisses appeal for personal filing by prisoner, requiring lawyer signature post-2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Luigi Iannaco's appeal inadmissible because he attempted to file it personally after the 2017 reform. Although Iannaco, a prisoner in Catanzaro, argued for his right to self-representation, the law now mandates that appeals must be signed by a registered defense lawyer. Consequently, the court rejected the appeal de plano and ordered Iannaco to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by a convicted person after August 4, 2017, are inadmissible and must be signed by a registered defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNACO LUIGI nato a SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO il 02/09/1966 avverso il decreto del 03/12/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANZARO(dato avWs-6---dlie parti_;_; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luigi Iannaco, detenuto presso la Casa circondariale di Siano-Catanzaro, ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile il reclamo contro l'atto di contestazione di addebito disciplinare. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co sigli estensore