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Ordinanza — n. 22519/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on murder conviction due to inadmissible oral hearing request and non-censurable merit judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22519/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a murder conviction inadmissible. The appellant's lawyer requested an oral hearing, which the court rejected as incompatible with the summary procedure under Articles 610 and 611 of the Code of Criminal Procedure. The court upheld the lower court's detailed reasoning on premeditation and generic mitigating circumstances, ruling that such factual assessments are non-censurable in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 610, 611 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The request for an oral hearing in a summary procedure is inadmissible, and judgments on generic mitigating circumstances based on factual elements are non-censurable in a legality appeal if adequately reasoned.

Parole chiave

Generato dall'IA
summary criminal procedure oral hearing inadmissibility generic mitigating circumstances non-censurable merit judgment legality review limits motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI LORIS CRISTIAN nato a MAZZARINO il 01/07/1991 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha condannato Loris Cristian Leonardi alla pena di anni otto, mesi due e giorni venti di reclusione per il delitto di tentato omicidio in danno di Salvatore Tardanico e per i connessi delitti di detenzione e porto illegali dell'arma comune da sparo, e del relativo munizionamento, utilizzati per la commissione del tentato omicidio, fatti commessi in Riesi il 30 aprile 2016.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Loris Cristian Leonardi, che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione. Successivamente, il difensore ha depositato richiesta di trattazione cd. orale del procedimento, che è all'evidenza improponibile atteso che il rito camerale non prevede l'intervento in udienza, secondo quanto disposto dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen. Ha anche depositato memoria difensiva con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha dato congrua e logica motivazione in merito alla sussistenza della premeditazione, con apprezzamenti che si sottraggono, per coerenza al complessivo impianto di motivazione e per aderenza ai dati di prova sì come illustrati, a censure nella sede del sindacato di mera legittimità; rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione in merito all'assenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche, facendo richiamo alla mancanza di elementi concreti per una attenuazione della pena, ai precedenti penali e alle modalità di commissione del fatto; rilevato che ha in tal modo formulato un giudizio di merito che non è censurabile in questa sede, appunto perché adeguatamente argomentato.

Vale in materia il consolidato principio di diritto secondo cui "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -.ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28