Court dismisses prisoner's personal appeal for sentence reduction as it violates mandatory defense representation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Emanuele De Paola's personal appeal against a sentence reduction order inadmissible. De Paola, a prisoner in Bologna, attempted to file the appeal himself after the November 2021 order by the GIP of the Tribunal of Bologna. The court ruled that since the appeal occurred after August 2017, the law requiring representation by a qualified defense attorney applies, rendering a personal filing void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by a convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible as they must be signed by a defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PAOLA EMANUELE nato a BOLOGNA il 06/08/1980 avverso l'ordinanza del 03/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Emanuele De Paola, detenuto presso la Casa circondariale di Bologna, ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Tribunale di Bologna - Ufficio GIP - che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di rideterminazione pena avanzata nell'interesse di Emanuel e De Paola. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il con gli estensore Il pr side te iani DEPOSITATA IN CANCELLERIA - i GI