Cassation court dismisses appeal for recognizing continuity of crimes due to lack of factual evidence for a single criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Rome Court of Execution's rejection of the request to recognize continuity between multiple criminal convictions. The appellant argued for a violation of law, but the court found the lower court's reasoning logically sound and based on the absence of factual elements proving a single criminal design. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court of execution may reject a request for continuity of crimes when factual evidence is lacking to establish a single criminal design, and such rejection is not vitiated by legal error if the reasoning is exhaustive and coherent.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGAMI GIUSEPPA natcka MESSINA il 19/03/1962 avverso l'ordinanza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; A Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giuseppa Zagami di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giuseppa Zagami, che ha dedotto vizio di violazione di legge.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza l'assenza di elementi di fatto tali da far prefigurare un disegno unitario; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna def. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co liere estensore Il presidente Gius talucia i