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Ordinanza — n. 22515/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22515/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22515/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULGARELLI DAVIDE nato a SASSUOLO il 11/06/1981 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a Davide Bulgarelli con la sentenza del 12 novembre 2009 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice( eDivix &41-‘ , 32 ou /04'9_ 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Davide Bulgarelli, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22515/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a Davide Bulgarelli con la sentenza del 12 novembre 2009 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice( eDivix &41-‘ , 32 ou /04'9_ 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Davide Bulgarelli, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Parole chiave

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maggiorazione dissuasiva adeguamento della pena motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULGARELLI DAVIDE nato a SASSUOLO il 11/06/1981 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a Davide Bulgarelli con la sentenza del 12 novembre 2009 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice( eDivix &41-‘ , 32 ou /04'9_ 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Davide Bulgarelli, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alle modalità con cui ha determinato gli aumenti di continuazione, riducendoli in conformità ai criteri utilizzati per la loro quantificazione dal giudice della cognizione; rilevato che l'entità degli auménti, sì come rideterminati, è significativamente modesta sì da non implicare una più estesa motivazione; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, e prospettano vizi di legittimità manifestamente infondati; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il c re estensore Ili pr siden e Giu ntalucia V cenzo iani DEPOSITATA ( J IN CAt,1 7' '