Personal appeal by a convicted person without a lawyer is inadmissible under the 2017 law reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the personal appeal filed by Claudio Marco Ferraris inadmissible de plano. The appeal sought the revocation of his home detention order and was filed after August 4, 2017, when the law required all appeals to be signed by registered defense counsel. The court ruled that the absence of a lawyer rendered the appeal non-compliant with the new procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals by convicted persons must be signed by registered defense counsel; personal appeals without counsel are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARIS CLAUDIO MARCO nato a TORINO il 11/12/1967 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO Itratti~:att\>-\ udita la relazione svolta dl Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Claudio Marco Ferraris, detenuto presso la Casa circondariale di Torino, ha proposto personalmente ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino di revoca della detenzione domiciliare. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 re estensore Il presidente ntalucia 'ani i DEPOSITATA IN CANCC