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Ordinanza — n. 22512/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of collaboration with justice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22512/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the denial of probation for Domenico Esposito. The lower court found the applicant lacked collaboration with justice, minimized criminal facts, and showed no critical revision of his criminal mindset. Consequently, the court upheld the original decision and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.p.; Art. 114 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the trial court's reasoning clearly establishes the absence of collaboration with justice and the lack of elements suggesting an impossible or irrelevant collaboration, rendering the applicant's arguments insufficient to undermine the logical coherence of the decision.

Parole chiave

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probation denial collaboration with justice inadmissible appeal criminal revision procedural costs partecipazione al reato cooperazione giudiziaria in materia penale scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.p.
Art. 114 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO DOMENICO nato a AFRAGOLA il 03/02/1945 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di Domenico Esposito di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio socialegr i lz144411.2.3,47 Indg.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Domenico Esposito, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ben motivato ponendo in evidenza l'assenza di collaborazione con la giustizia, che non vi sono elementi per ritenere la collaborazione impossibile o oggettivamente irrilevante, che non vi sono elementi per ritenere che l'interessato abbia iniziato un percorso di revisione critica del vissuto criminale, così dovendosi intendere il riferimento alla tendenza dell'interessato a minimizzare i fatti e a escludere ogni coinvolgimento nel reato e in fatti di criminalità organizzata; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 re estensore Il presidente ntalucia o Siani DEPOSIT AT ,4)-• IN CANgELL