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Ordinanza — n. 22511/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding criminal continuity recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the execution judge adequately reasoned on the lack of factual elements for criminal continuity. The appellant argued the defense lacked motivation, but the court noted the judge highlighted a four-year gap and differing criminal intents. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The execution judge's decision to deny recognition of criminal continuity is admissible if the reasoning logically addresses the temporal gaps and distinct criminal intents, rendering an appeal for lack of motivation inadmissible.

Parole chiave

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criminal continuity execution judge lack of motivation inadmissible appeal multiple convictions ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PACE SALVATORE nato a TARANTO il 21/05/1986 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Salvatore De Pace di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Salvatore De Pace, che ha dedotto difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza non soltanto l'ampio intervallo cronologico tra i fatti, pari a circa quattro anni, ma anche la diversità dei concorrenti nei vari reati; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 sigliere