Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to adequate court reasoning and lack of legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court revoked probation because the appellant knowingly accompanied an arrested individual and maintained non-accidental contact with a criminal subject. The court found the lower court's reasoning sufficient and rejected claims of legal violation or lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the lower court's decision is adequately motivated regarding the grounds for revoking probation, demonstrating a factual analysis rather than arbitrary automatism.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUADI HAYTEM nato il 01/07/1996 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata a Aouadi Haytem, a far data dal 1° settembre 2021, giorno di accertamento delle violazioni, 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Aouadi Haytem, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno indotto il Tribunale alla revoca; rilevato che il Tribunale non ha fatto ricorso ad alcun automatismo ma ha compiutamente esaminato la vicenda analizzando gli aspetti di fatto da cui desumere sia il coinvolgimento nei fatti che hanno condotto all'arresto della persona cui il ricorrente si accompagnava sia i contatti, né occasionali né fortuiti, con un soggetto pregiudicato. rilevato che i motivi sono pertanto manifestamente infondati;' ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 nsig e estensore Il pr sidente EPOSITA