Ordinanza — n. 22508/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCAMO LIBORIO nato a MESSINA il 06/11/1988 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato il reclamo di Liborio Caccamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di liberazione anticipata con riferimento al periodo dal 22.11.2011 al 21.05.2013 2. Avverso il provvedimento ha proposto 'ricorso per cassazione il difensore di Liborio Caccamo, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22508/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato, rilevando che appena a ridosso del periodo in valutazione l'interessato cha commesso un reato, specificamente il 24 giugno 2013 e che a distanza di poco più un anno ha commesso altri due reati; rilevato che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCAMO LIBORIO nato a MESSINA il 06/11/1988 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato il reclamo di Liborio Caccamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di liberazione anticipata con riferimento al periodo dal 22.11.2011 al 21.05.2013 2. Avverso il provvedimento ha proposto 'ricorso per cassazione il difensore di Liborio Caccamo, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato, rilevando che appena a ridosso del periodo in valutazione l'interessato cha commesso un reato, specificamente il 24 giugno 2013 e che a distanza di poco più un anno ha commesso altri due reati; rilevato che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione.
Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione" - Sez. 1, n. 1517 del 08/03/1996, Rv. 204323 -; rilevato che i motivi sono pertanto manifestamente infondati; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co e estenso