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Ordinanza — n. 22507/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and inadmissible evidence re-evaluation in probation violation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Xhakolli Shpetim inadmissible, confirming his one-year prison sentence for violating probation restrictions. The appellant's defense argued for legal violations and lack of reasoning, but the court found the grounds too generic and failed to specifically address the lower court's arguments. Consequently, the appeal was rejected because it improperly sought a re-evaluation of evidence within the limits of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it contains only generic grounds lacking specific confrontation with the judgment's reasoning or if it improperly seeks a re-evaluation of evidence.

Parole chiave

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probation violation inadmissible appeal generic grounds evidence re-evaluation legality review Corte di Cassazione surreptitious violation motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHAKOLLI SHPETIM nato il 15/02/1979 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Terni ha condannato Xhakolli Shpetim alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. igs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contravveniva alle prescrizioni di non allontanarsi dalla propria dimora, in Terni il 21 febbraio 2015.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Xhakolli Shpetim, che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha articolato motivi generici, che rivelano l'assenza di un confronto sufficientemente specifico con le argomentazioni di sentenza; rilevato che il ricorso propone una rivalutazione del materiale probatorio e quindi, sotto lo schermo formale del travisamento di prova e della manifesta illogicità della motivazione, introduce doglianze improponibili nella sede del sindacato di legittimità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co re estensore