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Ordinanza — n. 22505/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding inadequate prison shelter conditions as no subjective right violation occurred.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the detention officer correctly identified the lack of a subjective right violation. The appellant, a prisoner, argued that the absence of a roof over a specific walkway constituted a serious and current prejudice to his rights. The court held that while the situation compromised legitimate interests, it did not amount to a violation of a subjective right requiring judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: The court establishes that appeals against administrative decisions regarding prison conditions are inadmissible if the decision-maker finds no violation of a subjective right, even if legitimate interests are compromised.

Parole chiave

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prison conditions subjective right detention regime shelter adequacy inadmissible appeal legitimate interests administrative remedy amministrazione penitenziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
Il Magistrato di sorveglianza di Novara ha qualificato come generico il reclamo di Alessio Attanasio, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., che ha lamentato le pessime condizioni dell'area passeggi, in particolare del passeggio n.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 22/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Novara ha qualificato come generico il reclamo di Alessio Attanasio, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., che ha lamentato le pessime condizioni dell'area passeggi, in particolare del passeggio n. 5, perché privo di tettoia e dunque di protezione dagli agenti atmosferici. .t1 dCet0 2. Avverso ta sentenzaJ ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Alessio Attanasio, che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Magistrato di sorveglianza ha ben spiegato come nel caso in esame non si sia di fronte ad un pregiudizio grave ed attuale ad un diritto soggettivo del detenuto per effetto di un provvedimento dell'Amministrazione, fermo restando che è stata prospettata una situazione di compromissione di legittimi interessi rispetto alla quale occorre, come il Magistrato di sorveglianza ha osservato, che l'Amministrazione si attivi per porre rimedio; rilevato pertanto che non si è consumata alcuna violazione di legge e che le doglianze in tal senso sono manifestamente infondate; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il pr sidente cenz Siani DEPOSITA A IN CAN_CELI E