Ordinanza — n. 22504/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULIN FABIO nato a TRIESTE il 24/01/1966 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Trieste ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Fabio Gulin per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 612-bis cod. pen., e ha ridotto ad euro 6.000,00 l'importo liquidato alla parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 660 cod. pen, art. 612-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22504/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Trieste ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Fabio Gulin per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 612-bis cod. pen., e ha ridotto ad euro 6.000,00 l'importo liquidato alla parte civile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULIN FABIO nato a TRIESTE il 24/01/1966 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Trieste ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Fabio Gulin per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 612-bis cod. pen., e ha ridotto ad euro 6.000,00 l'importo liquidato alla parte civile.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Fabio Gulin, che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Con i primi due motivi il ricorrente prospetta con argomenti manifestamente infondati l'insussistenza del reato o comunque di prove sufficienti ad affermarne l'avvenuta commissione; rilevato che non emerge l'evidenza della inesistenza del fatto imputato e pertanto deve trovare applicazione il principio di diritto per il quale "in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata" - Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 -; rilevato che con il terzo motivo ha prospettato doglianze manifestamente infondato, avendo la Corte di appello spiegato le ragioni della determinazione dell'ammontare del risarcimento, rispondente al danno direttamente conseguente al reato; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 ere estensore Il presidente ntalucia Viinz