Ordinanza — n. 22502/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISESTI RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/04/1967 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Raffaele Bisesti di dichiarazione di nullità&Ila sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma il 17 giugno 2008.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22502/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Raffaele Bisesti di dichiarazione di nullità&Ila sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma il 17 giugno 2008.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISESTI RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/04/1967 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Raffaele Bisesti di dichiarazione di nullità&Ila sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma il 17 giugno 2008.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Alessio Attanasio, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente intende far valere una interpretazione delle norme processuali assolutamente e manifestamente infondata; rilevato che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "in materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione" - Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272604 -; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 estensore Il pr sidente alucia Vtr1cenzoSiani LJ/ 1 V4( • DEPOSITATA IN CA