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Ordinanza — n. 22373/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not suitable for this court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bonamonte Grazia inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing insufficient consideration of mitigating circumstances and sentencing errors. The court rejected these claims as generic merit-based criticisms unsuitable for review at the stage of legal admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals based on generic merit-based criticisms or mere repetitions of arguments already rejected at the lower level are inadmissible as they fail to provide the specific, reasoned critique required for this court's jurisdiction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms repetition of lower court arguments lack of reasoned critique procedural admissibility requirements aggravamento della pena recidiva nell'infrazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAMONTE GRAZIA nato a MESSINA il 10/09/1955 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 18.9.2019, aveva condannato Bonamonte Grazia alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di furto aggravato, in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali; di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e di dosimetria della pena inflitta.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto la ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso