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Ordinanza — n. 22369/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinized in this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22369/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Sheqi Manjola inadmissible. The appellant challenged the lower court's conviction for attempted theft, arguing for acquittal on specific counts and requesting recognition of mitigating circumstances under Articles 62(4) and 62(6) of the Penal Code. The court rejected these claims because they constituted generic merit-based criticisms that were already addressed in the appellate judgment and failed to provide the specific argumentative critique required for admissibility in a court of law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 62 c.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals based on generic merit-based criticisms that merely repeat arguments already rejected by the lower courts without providing specific, reasoned arguments to counter the existing judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms attempted theft conviction mitigating circumstances denial specific argumentative critique circostanza attenuante danno patrimoniale procurato con astuzia obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 62, n. 4) c.p.
Art. 62, n. 6) c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEQI MANJOLA nato il 02/10/1977 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Monza, in data 30.1.2019, aveva condannato Sheqi Manjola alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato furto tentato in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata assoluzione per il delitto di cui al capo A) e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n.

4) e n. 6), c.p..

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito, manifestamente infondate e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigliere Es nsore Il Prl ente DEPOSITATA IN CA