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Ordinanza — n. 22368/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22368/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22368/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH SAMANTA nato a SEGRATE il 26/03/1996 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 1.3.2019, aveva condannato Braidich Samanta alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittole.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22368/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio modificazione delle conclusioni cognizione del ricorso per cassazione procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH SAMANTA nato a SEGRATE il 26/03/1996 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 1.3.2019, aveva condannato Braidich Samanta alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. I