Ordinanza — n. 22365/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ANDREA nato a PALERMO il 12/09/1994 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 2.7.2019, aveva condannato Garofalo Andrea alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di tentato furo pluriaggravato, in rubrica ascrittogli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22365/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ANDREA nato a PALERMO il 12/09/1994 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 2.7.2019, aveva condannato Garofalo Andrea alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di tentato furo pluriaggravato, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge per non avere operato la corte territoriale la riduzione di pena in ragione della qualificazione del fatto in forma di delitto tentato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito attinenti alla entità del trattamento sanzionatorio e del tutto generiche, dunque non scrutinabili in questa sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 .2022. Il Consigliere Este Il I p(sr3TF, D E P I TATA IN CANCELLERIA