Cassation appeals dismissed for failing to specify legal grounds and factual elements as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Di Salvo Antimo and Casaburo Ferdinando inadmissible. The appellants challenged a second-instance conviction for aggravated theft but failed to articulate specific legal grounds and factual elements supporting their requests. The court ruled that such generic arguments violate procedural requirements, rendering the appeals inadmissible under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, co. 1, lett. d), c.p.p.; Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.: Appeals must specify legal grounds and factual elements; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI SALVIO ANTIMO nato a NAPOLI il 03/07/1964 CASABURO FERDINANDO nato a NAPOLI il 19/07/1961 avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 27.6.2017, aveva condannato Di Salvo Antimo e Casaburo Ferdinando, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso, loro in rubrica ascritto.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 125, co. 3, c.p.p., e 111, Cost.3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché redatti in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consiglie,e te sol" Il PrTliunt, t o ,s cf,t49