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Ordinanza — n. 22354/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not specific enough for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant's arguments were generic merit-based criticisms rather than specific legal challenges. The appellant complained about the lack of recognition of the grossness of the lie, but these points were already fully addressed and rejected by the Court of Appeal. The court ruled that such vague censure do not meet the strict requirements for admissibility at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on generic merit-based criticisms that fail to provide a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic merit criticism cassation review requirements grossness of the lie specific argumentative critique falsificazione di monete uso di un documento falso reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI FRANCESCO MARIA nato a TORINO il 26/04/1966 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 20.6.2016, aveva condannato Rossi Francesco Maria alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 455, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della grossolanità del falso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigliere Est sore Il Pr9sidpe D Si T