Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not specific enough for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's criticisms were generic and focused on the merits of the sentence rather than legal errors. The appellant argued for an inadequate evaluation of procedural findings and sentencing, but these points were already addressed and rejected by the Court of Appeal. The court ruled that such merit-based arguments cannot be scrutinized in a cassation proceeding unless they are specific and argumentative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic merit-based criticisms that merely repeat arguments already rejected at the appellate level without providing specific, argumentative analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJDARI VALENTIN nato il 13/03/1979 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Macerata, in data 27.3.2019, aveva condannato Hajdari Valentin alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai delitti in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali e di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche (quelle sulla pena risultavano aspecifiche già nei motivi di appello), non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigliere sore Il Props; ente 5( V DEPOSITATA IN CAN LLF