Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22349/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinized in this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22349/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic merit-based criticisms rather than specific legal arguments. The appellant challenged the lower court's failure to exclude an aggravating circumstance under Article 625, paragraph 4, of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 625, n. 4 c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it is founded on generic merit-based criticisms that are not specific enough to be scrutinized in this stage of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic merit criticism Cassation procedure aggravating circumstance procedural costs reati contro il patrimonio minaccia alla sicurezza pubblica furto aggravato in banda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 625, n. 4 c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ALESSANDRO nato a MARCIANISE il 14/05/1993 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di S.M. Capua Vetere, in data 13.3.2020, aveva condannato Russo Alessandro alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 4), c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma