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Ordinanza — n. 22346/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22346/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22346/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDUGO CARES JOSE ROLANDO nato il 28/10/1963 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; n FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 4.7.2019, aveva condannato Verdugo Cares Jose Rolando alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22346/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostituzione dei motivi motivazione del mutamento giurisprudenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDUGO CARES JOSE ROLANDO nato il 28/10/1963 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; n FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 4.7.2019, aveva condannato Verdugo Cares Jose Rolando alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in suo favore.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, posto che, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, il giudice di primo grado ha riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza in relazione alle ritenute circostanze aggravanti e recidiva (cfr. pp. 1-2).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.20