Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits arguments on sentencing were raised in generic terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Dori Derry inadmissible. The appellant challenged the appellate court's reform of the sentence's severity, arguing a violation of law regarding sentencing. The court rejected this because the arguments were raised in generic terms, constituting merits-based issues unsuitable for a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it raises generic merits arguments on sentencing that cannot be scrutinized in a legality proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORI DERRY nato a VICENZA il 12/11/1988 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; n FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Verona, in data 26.11.2018, aveva condannato Dori Derry alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge n ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il ricorrente svolge, peraltro in termini assolutamente generici, rilievi di merito sulla dosimetria della pena, non scrutinabili in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigliere tensor Il PrIs4rt,e_ c1/ t DEPOSITATA IN CANCELLERIA =