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Ordinanza — n. 22330/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not scrutinized in appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22330/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's conviction for inadequate fact-finding and failure to recognize mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic merit-based criticisms that were already addressed in the appellate decision and thus non-scrutinizable at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 610 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic merit-based criticisms that do not specifically address the appellate court's reasoning, as such arguments are non-scrutinizable in the court of cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms appellate court reasoning non-scrutinizable arguments procedural costs award altri capi d'accusa reati contro il patrimonio sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 610 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA LUCA nato a PESCARA il 16/07/1974 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di l'Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 5.7.2019, aveva condannato Campanella Luca alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex artt. 624 e 625, n. 2), in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello; di mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 610, c.p., e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure dì merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte dì merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigliere E ensore Il Prld At:1,444— DEPOSITA-FA IN CAN