Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinized in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a partial reform of a conviction for aggravated attempted theft by violence on objects, citing violations of law and reasoning defects regarding liability and sentencing. The court rejected these grounds because they constituted generic merit-based criticisms already addressed in the appellate court, which failed to meet the requirement of specific, argumentative critique necessary for admissibility in a court of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 616 c.p.p.; The Court of Cassation declares inadmissible appeals based on generic merit-based criticisms that merely repeat arguments already rejected by the appellate court without providing specific, reasoned argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRE DAN nato il 29/06/1977 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di Chieti, in data 12.1.2018, aveva condannato Petre Dan alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione di responsabilità del prevenuto e dì dosimetria della pena.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigliere ensore Il Pr9kidente _U( DEPOSITATA