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Ordinanza — n. 22328/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22328/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIUSEPPE LUCA nato a GUARDIAGRELE il 16/03/1997 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza dì cui in epigrafe la corte dì appello dì L'Aquila confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lanciano, in data 20.1.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Di Giuseppe Luca alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di rissa in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22328/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; di mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1), c.p.; di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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motivi di cassazione riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata revisione della sentenza penale attenuazione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIUSEPPE LUCA nato a GUARDIAGRELE il 16/03/1997 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza dì cui in epigrafe la corte dì appello dì L'Aquila confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lanciano, in data 20.1.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Di Giuseppe Luca alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di rissa in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; di mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1), c.p.; di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito, manifestamente infondate e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, aì sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente dì ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

/A dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigli Estensore Il Pilldente \ ...••n•••••EO n•n••n•••~n~..~Vir DPSìTATA IN CA