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Ordinanza — n. 22327/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not scrutinized by the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22327/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for a specific crime, arguing that the lower court failed to recognize a statutory ground for non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the criticisms were generic, merit-based, and failed to provide the specific argumentative critique required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic merit-based criticisms that do not constitute a specific, arguable critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms Article 131 bis Penal Code non-punishment ground procedural costs and fine pena pecuniaria non riscuotibile impunità punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, dì cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento in suo favore della causa dì non punibilità dì cui all'art. 131 bis, c.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEZON PIOTR LUKASZ nato a WROCLAW( POLONIA) il 17/04/1987 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 18.3.2019, aveva condannato Lezon Piotr Lukasz alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli nel capo A) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, dì cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento in suo favore della causa dì non punibilità dì cui all'art. 131 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito, manifestamente infondate e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede dì legittimità, che sì risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigliere Este sore Il Pré syyle_ is e- fs I