Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms and failure to substantiate specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, alleging violations regarding the lack of a valid complaint, missing general mitigating circumstances, and a failure to recognize non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these grounds because they constituted generic merit-based criticisms that were already addressed in the appellate judgment and lacked the specific argumentation required for a valid cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic merit-based criticisms that do not specifically address the court's reasoning or constitute a new ground for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ERMINIA nato a ANCONA il 22/09/1982 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale dì Pescara, in data 5.6.2018, aveva condannato Di Rocco Erminia alla pena ritenuta dì giustizia, in relazione al delitto dì furto aggravato, in rubrica ascrittole.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione dì legge e vizio di motivazione, in punto di mancata sussistenza dì una valida querela: dì mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; di mancato rìconoscimento della causa dì non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure dì merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede dì legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto la ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci