Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic failure to state specific legal and factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specify the legal and factual grounds supporting his request. The appellant argued that the lower court erred in affirming his criminal responsibility under Article 496 of the Penal Code, but his submission was entirely generic. The court ruled that such a lack of specificity violates Article 581 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, co. 1, lett. d), c.p.p.; Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are articulated in a wholly generic manner, failing to specify the legal and factual reasons supporting the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURASTANTE ALESSIO nato a GUARDIAGRELE il 09/06/1985 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte dì appello dì L'Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale dì Pescara, in data 10.1.2019, Gìurastante Alessio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 496, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica.4.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma dì euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigliere Estensore Il Prleytd..e . k l DEPOSITATA IN CANC;ELLErit