Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not scrutinized in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's criticisms were generic and focused on merits rather than legal errors. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize general mitigating circumstances and to exclude recidivism, but these arguments merely repeated those already rejected on appeal. The court ruled that such non-specific grievances do not constitute a valid legal challenge and therefore cannot be examined at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grievances are generic, merit-based, and merely repeat arguments already dismissed by the court of second instance without providing a specific, reasoned critique of the lower court's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BICCHIERINI GINCO nato a FIRENZE il 14/08/1971 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Livorno, in data 19.3.2013, aveva condannato Bicchierini Ginco alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui all'art. 624, c.p., in addebito.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di mancata esclusone della ritenuta recidiva.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigliere E,tensore Il , 11.4fr DEPOSITATA IN CANCE,LLERIA