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Ordinanza — n. 22320/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for aggravated theft as merit-based criticisms inadmissible in this jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22320/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Salvatore Paraninfo and Giuseppe Famà inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued for inadequate sentencing and the recognition of mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic merit-based criticisms unsuitable for cassation review, ordering the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: Appeals based on generic merit-based criticisms regarding sentencing or the application of mitigating circumstances are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeals merit-based criticism aggravated theft mitigating circumstances procedural costs cassation review Article 62 bis gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 62 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARANINFO SALVATORE nato a LICATA il 16/05/1988 FAMA GIUSEPPE nato a LICATA il 14/12/1987 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Agrigento, in data 6.12.2017, aveva condannato Paraninfo Salvatore e Famà Giuseppe, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso, in rubrica loro ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, operata dal giudice di appello e, il solo Famà, anche di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p., con giudizio di prevalenza sulla ritenuta circostanza aggravante della violenza sulle cose.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2021 Il Consigliere Est sore Il Pr71 e