Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinized in appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's inadequate evaluation of trial records and the inadmissibility of pre-trial statements made without defensive guarantees. The court rejected these arguments as generic merit-based criticisms that merely repeated those already dismissed in the appellate stage without providing specific, reasoned counter-arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic merit-based criticisms that do not specifically address the reasoning of the lower court and merely repeat arguments already rejected in the appellate instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALATI GIUSEPPE nato a PALERMO il 15/07/1970 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese, in data 14.2.2019, aveva condannato Galati Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte di appello e di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nella fase delle indagini preliminari, senza le prescritte garanzie difensive.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito, manifestamente infondate e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigliere nsore Il Pre9iie 3 O t DEPOSITATA IN CANCE