Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to merit-based criticisms and lack of specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Pillotta and Infanti inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants challenged a partial reform of their conviction for aggravated theft, arguing for non-punishment and suspended sentences. The court rejected these claims because they relied on generic merit-based criticisms that were already addressed in the appellate judgment without specific argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic merit-based criticisms that merely repeat arguments already rejected by the lower court are inadmissible for lack of specific argumentation against the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PILLOTTA ANTONINO nato a AIDONE il 13/10/1958 INFANTI MARIA CONCETTA nato a SALYSBURY( ZIMBABWE) il 11/12/1969 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; t. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati la sentenza con cui il tribunale di Vercelli, in data 16.9.2016, aveva condannato Pillotta 1~1.1 Antonino eNMaria Concetta, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso, in rubrica loro ascritto.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, operata dal giudice di appello; di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p. e di mancata concessione della sospensione condizionale della pena e, per il solo Pillotta, del beneficio di cui all'art. 175, c.p.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2021 Il Consiglier 9sore Il Prei7nte \ 1