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Ordinanza — n. 22315/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating specific Article 581 requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22315/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were too generic to meet statutory requirements. The appellant, Francesco Giunta, challenged a partial reform of his conviction for theft and fraud, alleging a defect in the lower court's reasoning regarding his liability. The court ruled that the appeal failed to specify the legal and factual reasons supporting the request, violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure, which mandates detailed articulation of grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p.; Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are articulated in a wholly generic manner, failing to specify the legal and factual reasons supporting the request as required by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds violation Article 581 criminal procedure specificity of grounds requirement defect in motivation appeal causa legittima tentata rapina motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co.
Art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA FRANCESCO nato a TARANTO il 10/05/1951 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, riformava solo parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 24.10.2018, aveva condannato Giunta Francesco alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 624 bis, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consigliere Estensore Il Pre7p----73 3 I ó.t-rA-rA tN cAt