Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22313/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses request for remittal due to failure to comply with formal procedural requirements under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the request for remittal inadmissible because the applicant failed to adhere to the specific formalities mandated by the Criminal Procedure Code. The defense submitted new grounds on January 4, 2022, but the court found these did not meet the strict timing and format rules required for such requests. Consequently, the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 46, co. 1, c.p.p.; Art. 46, co. 4, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.; Art. 48, co. 6, c.p.p.: Requests for remittal must strictly comply with prescribed formalities; failure to do so renders the request inadmissible and subjects the applicant to cost penalties.

Parole chiave

Generato dall'IA
request for remittal procedural formalities Criminal Procedure Code inadmissible request procedural costs penalty fund strict compliance ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 et seq. c.p.p.
Art. 46, co. 1, c.p.p.
4, c.p.p., per mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 46, co. 1, c.p.p. (cfr.
Art. 46, co. 4, c.p.p.
45 e ss., c.p.p.; letta la memoria difensiva con allegati motivi nuovi del 4.1.2022; rilevato che la richiesta va dichiarata inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 46, co. 4, c.p.p., per mancato rispetto delle formalità previste dall'art.
Art. 616, c.p.p.
verbale di udienza del giudice di pace di Bolzano del 17.6.2019), che non consentono equipollenti, con conseguente condanna del Campello, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art.
Art. 48, co. 6, c.p.p.
616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 48, co. 6, c.p.p., della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: CAMPELLO GIANCARLO nato a SAN CANDIDO il 10/12/1955 trasmessa dal GIUDICE DI PACE di BOLZANO con ordinanza del 17/06/2019 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Letta la richiesta di rimessione proposta da Campello Giancarlo, ai sensi degli artt. 45 e ss., c.p.p.; letta la memoria difensiva con allegati motivi nuovi del 4.1.2022; rilevato che la richiesta va dichiarata inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 46, co. 4, c.p.p., per mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 46, co. 1, c.p.p. (cfr. verbale di udienza del giudice di pace di Bolzano del 17.6.2019), che non consentono equipollenti, con conseguente condanna del Campello, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 48, co. 6, c.p.p., della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. Il Consi